Art. 3. E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da: a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede; b) il direttore generale dello spettacolo; c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale; d) un funzionario del Ministero dell'interno; e) un funzionario del Ministero delle finanze; f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante; h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante; i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.