Art. 3.

  E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una
commissione  consultiva  per  le  attivita'  circensi e lo spettacolo
viaggiante.
  La  commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e
lo spettacolo, e' composta da:
    a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
    b) il direttore generale dello spettacolo;
    c)  un  funzionario  del Ministero del turismo e dello spettacolo
avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
    d) un funzionario del Ministero dell'interno;
    e) un funzionario del Ministero delle finanze;
    f)  un  funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    g)   tre  rappresentanti  degli  esercenti  dei  circhi  e  dello
spettacolo viaggiante;
    h)   tre   rappresentanti  dei  lavoratori  dei  circhi  e  dello
spettacolo viaggiante;
    i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo
e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
  Il  Ministro  per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta
in  volta  un  Sottosegretario  dello stesso dicastero o il direttore
generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un funzionario del
Ministero del turismo e dello spettacolo.
  I  membri  di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito il Ministero del
turismo  e  dello  spettacolo, su una terna di nominativi proposta da
ciascuna  delle  organizzazioni  nazionali  di categoria maggiormente
rappresentative.
  I  membri  della  commissione durano in carica un biennio e possono
essere confermati.