Art. 4.

  E'  istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un
elenco  delle  attivita'  spettacolari,  dei  trattenimenti  e  delle
attrazioni,      con      l'indicazione      delle     particolarita'
tecnico-costruttive,   delle   caratteristiche   funzionali  e  della
denominazione.
  Dall'elenco  di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi
automatici e semi-automatici da trattenimento.
  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presenta  legge,
l'elenco  e'  redatto  ed  approvato  con decreto del Ministro per il
turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su
conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
  Il   Ministero   del   turismo   e   dello  spettacolo  provvedera'
periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.