Art. 6.

  L'esercizio  dei  circhi  equestri  e delle singole attivita' dello
spettacolo  viaggiante incluse nell'elenco di cui allo articolo 4, e'
subordinato  alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo
e   dello  spettacolo,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  degli
esercenti  e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo,
sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.
  L'autorizzazione  e'  concessa  previa  valutazione  dei  requisiti
tecnico-professionali del richiedente.
  Per  ogni  attivita'  autorizzata  il Ministero del turismo e dello
spettacolo  rilascia  all'esercente  apposito contrassegno che dovra'
essere  apposto  permanentemente  ed  in maniera visibile all'esterno
dell'impianto.
  L'autorizzazione   e'   sottoposta   annualmente  a  revisione  del
Ministero del turismo e dello spettacolo.