Art. 7.

  L'esercizio  dei  parchi di divertimento e' subordinato ad apposita
autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
  L'autorizzazione   e'   rilasciata,   su   conforme   parere  della
commissione   consultiva   di   cui   all'articolo   3,   sentite  le
organizzazioni  sindacali  degli  esercenti e dei lavoratori, tenendo
conto  dei  requisiti  tecnico-professionali, nonche' della capacita'
finanziaria  e  dell'anzianita'  di  esercizio  del  richiedente,  in
relazione alla categoria del parco da gestire.
  L'autorizzazione  e'  sottoposta  a revisione annuale dal Ministero
del turismo e dello spettacolo.
  Con  decreto  del  Ministro  per il turismo e lo spettacolo saranno
fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero
ed  all'importanza  dei  trattenimenti e delle attrazioni installate,
ferma   restando   la   esclusione   degli  apparecchi  automatici  e
semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.