Art. 8.

  Le  imprese  dei  circhi  equestri e dello spettacolo viaggiante di
nazionalita'  straniera,  prima  di  effettuare  tournees  in Italia,
devono  richiedere  al  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo
apposita   autorizzazione,   specificando   le   caratteristiche  del
complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la localita' e la
durata della tournee stessa.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata, sentiti il Ministero degli affari
esteri,  il  Ministero  dell'interno,  il Ministero del commercio con
l'estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3.
  La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso
e' subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e
dello  spettacolo,  fatte salve le disposizioni contenute nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  30  dicembre  1965, n. 1656,
concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati
membri della CEE.
  Resta  salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero
in   materia   di  rilascio  di  autorizzazioni  all'importazione  di
materiali  delle  imprese  dei  circhi  equestri  e  dello spettacolo
viaggiante.