Art. 8. Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalita' straniera, prima di effettuare tournees in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la localita' e la durata della tournee stessa. L'autorizzazione e' rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE. Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.