Art. 9.

  Le  amministrazioni  comunali devono compilare entro sei mesi dalla
pubblicazione  della  presente  legge  un  elenco delle aree comunali
disponibili  per  le  installazioni dei circhi, delle attivita' dello
spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
  L'elenco  delle  aree disponibili deve essere aggiornato almeno una
volta all'anno.
  La  concessione  delle aree comunali deve essere fatta direttamente
agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e
dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
  E'  vietata  la concessione di aree non incluse nello elenco di cui
al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree
stesse.
  Le  modalita'  di  concessione  delle  aree saranno determinate con
regolamento  deliberato  dalle  amministrazioni  comunali, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria.
  Per  la  concessione delle aree demaniali si applica il disposto di
cui al terzo comma del presente articolo.