Art. 3.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 500 milioni per ciascuno degli
esercizi  1968,  1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1.
  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 150 milioni per ciascuno degli
esercizi  1968,  1969,  1970 per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2.