Art. 4.

  I  mutui  di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano
laureati  in  scienze  agrarie  e periti agrari, che acquistino fondi
rustici  idonei  alla  costituzione di aziende agricole pilota, salvo
che  il  fondo,  idoneo  alla  formazione di una proprieta' familiare
economicamente  efficiente,  non sia richiesto dai coltivatori di cui
all'articolo  1  della gia' citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono
in  ogni  caso  fatti  salvi  i  diritti  di proroga e di prelazione,
previsti  dalle  leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e
coloni.
  La   concessione  dei  benefici  di  cui  al  precedente  comma  e'
subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della
citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano
di    trasformazione    agraria    e    di   coltivazione,   soggetto
all'approvazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
  Nella  domanda  di  concessione  del mutuo il tecnico agricolo deve
inoltre   dichiararsi   disposto,   ove   lo  richieda  l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo
anche   ai   fini   dell'impianto   di   campi   sperimentali,  della
dimostrazione   pratica   e   della   istruzione   professionale  dei
coltivatori  della  zona,  da  svolgere  sotto  la guida dello stesso
ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.
  Sono  esclusi  dai  benefici  di  cui  al primo comma i tecnici che
possiedono  individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui
fanno  parte  terreni  sufficienti  per  la  costituzione  di aziende
agricole pilota.