Art. 4. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprieta' familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della gia' citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni. La concessione dei benefici di cui al precedente comma e' subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto all'approvazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti. Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedono individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui fanno parte terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota.