Art. 5.

  La  concessione dei mutui di cui all'articolo 4 e' disposta in base
ad  un  ordine  di  graduatoria  formato  annualmente  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste con precedenza alle operazioni di
acquisto  riguardanti  fondi rustici situati in territori depressi da
valorizzare  e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di
trasformazione  agraria  e  di  coltivazione  ai  fini dello sviluppo
agricolo  della  zona  e  in  particolare  agli obiettivi di sviluppo
indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910.
  Per  la  concessione  dei  mutui  destinati  all'acquisto  di fondi
rustici  situati  nei  territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n.
646,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, e' riservata una
quota  della  spesa complessiva autorizzata con la presente legge non
inferiore al 40 per cento.