Art. 5. La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 e' disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.