Art. 7.

  Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che,
prima  che  siano  decorsi dieci anni dallo acquisto, aliena il fondo
acquistato  o  cessa  dal  condurlo  direttamente  o non adempia agli
obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero,
durante  lo  stesso  periodo,  non  osservi le disposizioni impartite
dall'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura  per l'istituzione di
campi  sperimentali,  per  l'utilizzazione  del  fondo  ai fini della
dimostrazione    pratica    e   dell'istruzione   professionale   dei
coltivatori.