Art. 7. Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dallo acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.