Art. 9. All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si fara' fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910. All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e seguenti si fara' fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - PRETI - PASTORE Visto, il Guardasigilli REALE