Art. 9.

  All'onere  derivante dalla concessione dei contributi e delle borse
di  studio,  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 3, si fara' fronte con lo
stanziamento  disposto  in attuazione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
  All'onere  derivante  dalla  concessione  dei  mutui  di  cui  agli
articoli  4  e  seguenti si fara' fronte mediante riduzione di eguale
importo  dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968
in  attuazione  della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della
legge 23 maggio 1964, n. 404.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - COLOMBO
                                                    - PRETI - PASTORE

Visto, il Guardasigilli REALE