La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - gia' istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 - sono sostituite dalle seguenti: "TABELLA N. 3 Direzione generale delle pensioni di guerra Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 3 Cat. 2ª: operai qualificati ................................ n. 8 Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 6 --- TOTALE ... n. 17". "TABELLA N. 4 Provveditorato generale dello Stato Capi operai ................................................ n. 8 Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 50 Cat. 2ª: operai qualificati ............................... n. 42 Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 35 Cat. 4ª: operai manovali ................................... n. 7 --- TOTALE ... n. 142".