Art. 3.

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  1.500.000  annue,  si fara' fronte mediante riduzione dello
stanziamento  del  capitolo  n.  2903 dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1967 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE