Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE