Art. 3.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
nell'anno  finanziario  1968, si fara' fronte mediante corrispondente
riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO
                                              - PIERACCINI - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: REALE