Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1968, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE