La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato
di  cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e'
aumentato  da  lire  1  miliardo  750  milioni  a lire 1 miliardo 950
milioni,  per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  luglio  1957, n. 826; e di lire 800
milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.