Art. 2.

  L'assegno  mensile  di  assistenza di cui all'articolo precedente e
stabilito  nella  misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti
di  eta'  superiore  agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una
incapacita'  lavorativa  non  dipendente da causa di guerra, di la di
servizio,  che  versino  in  stato  di  bisogno  e  non  fruiscano di
pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza.
  L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza.
  A  coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi
natura  e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili,
l'assegno   di   cui   al   primo   comma  e'  ridotto  nella  misura
corrispondente all'importo del trattamento goduto.
  La  decorrenza  dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili
e'  stabilita  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello della
presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta.
  Entro  tre  mesi  dalla  entrata  in vigore della presente legge il
consiglio  di  amministrazione dell'ente deliberera' le modalita' per
la concessione dell'assegno.
  La   deliberazione   dovra'   essere   sottoposta  all'approvazione
ministeriale secondo le disposizioni di legge.