Art. 2. L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente e stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacita' lavorativa non dipendente da causa di guerra, di la di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto. La decorrenza dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente deliberera' le modalita' per la concessione dell'assegno. La deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione ministeriale secondo le disposizioni di legge.