Art. 3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sordomuti i quali gia' fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sara' corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.