Art. 3.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1967,  ai  sordomuti i quali gia'
fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio
mensile di lire 6 mila, sara' corrisposto, in sostituzione, l'assegno
mensile previsto dalla presente legge.
  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'articolo  1  della  legge 10
febbraio 1962, n. 65.