Art. 4.

  All'onere  di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente
legge  in  ciascuno  degli  anni  finanziari 1967 e 1968, si provvede
mediante  riduzione  di  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo  n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del   tesoro   rispettivamente  per  gli  anni  finanziari  medesimi,
destinati  a  fronteggiare  gli  oneri  dipendenti  da  provvedimenti
legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI
                                                          - COLOMBO -
                                                           PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE