Art. 4. All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE