Art. 10.
Finanziamento per le costruzioni    ed    attrezzature    ospedaliere
                            psichiatriche

  Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la
sanita',  concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali
psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589,
dalla  legge  30  maggio  1965,  n.  574  e  dalla  vigente legge sui
contributi  per  le  costruzioni ospedaliere e per l'estensione della
legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie, nei limiti
da queste stabiliti.