Art. 10. Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere psichiatriche Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', concede alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, dalla legge 30 maggio 1965, n. 574 e dalla vigente legge sui contributi per le costruzioni ospedaliere e per l'estensione della legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie, nei limiti da queste stabiliti.