Art. 12. Le amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali psichiatrici, per quanto concerne il numero delle divisioni, provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall'articolo 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE - BOSCO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE