Art. 12.

  Le  amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali
psichiatrici,   per   quanto  concerne  il  numero  delle  divisioni,
provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall'articolo 1 entro il
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
- COLOMBO - PIERACCINI -
REALE - BOSCO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE