Art. 2.
                       Personale dell'ospedale

  Ogni  ospedale  psichiatrico deve avere un direttore psichiatra, un
medico  igienista, uno psicologo e per ogni divisione un primario, un
aiuto ed almeno un assistente.
  L'ospedale   deve   inoltre  avere  il  personale  idoneo  per  una
assistenza sanitaria, specializzata e sociale.
  Tale personale e' assunto per pubblico concorso.
  Dovra'  essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere
per  ogni tre posti-letto e di una assistente sanitaria o sociale per
ogni cento posti letto.
  Fino  a  quando  non  verra' diversamente disposto continueranno ad
avere  vigore  le  norme  che  disciplinano  lo  stato  giuridico, il
trattamento  economico,  di  previdenza,  assistenza e quiescenza del
personale  dipendente  dagli  ospedali  psichiatrici delle province e
degli altri enti pubblici.
  I  regolamenti  speciali per ciascun ospedale psichiatrico dovranno
contenere le disposizioni di indole mista sanitaria ed amministrativa
relative  alle  nomine  del  personale,  salvo  che  sia diversamente
stabilito  da  vigenti  norme,  agli orari di servizio, alle sanzioni
disciplinari e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.