Art. 3.
               Personale dei centri di igiene mentale

  I  centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove
non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere
diretti  da  un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso
dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un
psicologo,   medici   psichiatri,   assistenti   sociali,  assistenti
sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.