Art. 4.
                 Ammissione volontaria e dimissioni

  L'ammissione     in    ospedale    psichiatrico    puo'    avvenire
volontariamente,   su   richiesta   del   malato,   per  accertamento
diagnostico  e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali
casi  non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza
e le dimissioni dei ricoverati di autorita'.
  La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di
autorita',  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  negli  ospedali
psichiatrici  e'  comunicata  all'autorita' di pubblica sicurezza, ad
eccezione  dei  casi  nei  quali  il  ricovero di autorita' sia stato
trasformato in volontario.
  Tale  comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non puo'
formare  oggetto di notizia, salva la facolta' di darne informazioni,
in  via  egualmente  riservata, ad altre autorita' dello Stato che ne
facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.