Art. 4. Ammissione volontaria e dimissioni L'ammissione in ospedale psichiatrico puo' avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza e le dimissioni dei ricoverati di autorita'. La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di autorita', ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospedali psichiatrici e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi nei quali il ricovero di autorita' sia stato trasformato in volontario. Tale comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non puo' formare oggetto di notizia, salva la facolta' di darne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorita' dello Stato che ne facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.