Art. 5. Concorso dello Stato nelle spese degli enti pubblici per l'assistenza psichiatrica e delle province Lo Stato concorre ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici, per l'assunzione delle nuove unita' di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici ed assistenti sociali ai sensi del precedente articolo 2 e per l'assunzione di personale indicato nell'articolo 3 nonche' per i miglioramenti economici ai medici attualmente in servizio nei limiti dei seguenti stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanita': lire 8.000 milioni per l'anno 1968; lire 12.000 milioni per l'anno 1969; lire 16.000 milioni per l'anno 1970; lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi. L'assunzione del personale occorrente per raggiungere i minimi richiesti dall'articolo 2 e per soddisfare altre esigenze di personale di cui all'articolo 3 nei limiti ritenuti necessari, dovra' avvenire gradualmente in relazione alle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Il Ministro per la sanita', con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'interno limitatamente ai centri o servizi di igiene mentale e agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province, autorizzera' annualmente per ciascuna provincia o altro ente pubblico da cui dipendano ospedali psichiatrici il numero delle nuove unita' di personale da assumere e le relative spese. Ai fini del concorso dello Stato previsto dal presente articolo, si tiene conto: a) per il personale di nuova assunzione, degli stipendi e delle altre indennita' a carattere continuativo comunemente corrisposte, nelle misure stabilite dal comma seguente escluse le indennita' per lavoro straordinario; b) per il personale medico in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, della differenza fra gli stipendi tipo e le indennita' stabilite a norma del comma seguente ed il trattamento economico in godimento alla stessa data. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per i miglioramenti dei medici, gli stipendi tipo per ciascuna categoria di personale e le voci e le misure delle indennita' di cui alla lettera a) del precedente comma. L'erogazione dei fondi e' condizionata alla prova dell'effettiva assunzione del personale e alla corresponsione dei miglioramenti economici ai medici. All'onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo per l'anno finanziario 1968 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.