Art. 5.
        Concorso dello Stato nelle spese degli enti pubblici
           per l'assistenza psichiatrica e delle province

  Lo  Stato concorre ai maggiori oneri derivanti alle province e agli
enti  da  cui dipendano ospedali psichiatrici, per l'assunzione delle
nuove  unita'  di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie
visitatrici  ed assistenti sociali ai sensi del precedente articolo 2
e  per l'assunzione di personale indicato nell'articolo 3 nonche' per
i  miglioramenti  economici  ai  medici  attualmente  in servizio nei
limiti  dei  seguenti  stanziamenti  da  iscriversi  nello  stato  di
previsione del Ministero della sanita':
    lire 8.000 milioni per l'anno 1968;
    lire 12.000 milioni per l'anno 1969;
    lire 16.000 milioni per l'anno 1970;
    lire 23.394 milioni per l'anno 1971 e successivi.
  L'assunzione  del  personale  occorrente  per  raggiungere i minimi
richiesti   dall'articolo  2  e  per  soddisfare  altre  esigenze  di
personale di cui all'articolo 3 nei limiti ritenuti necessari, dovra'
avvenire  gradualmente  in relazione alle somme stanziate nello stato
di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
  Il  Ministro per la sanita', con propri decreti, di concerto con il
Ministro  per  l'interno  limitatamente ai centri o servizi di igiene
mentale  e  agli  ospedali  psichiatrici  dipendenti  dalle province,
autorizzera' annualmente per ciascuna provincia o altro ente pubblico
da  cui  dipendano ospedali psichiatrici il numero delle nuove unita'
di personale da assumere e le relative spese.
  Ai fini del concorso dello Stato previsto dal presente articolo, si
tiene conto:
    a)  per  il personale di nuova assunzione, degli stipendi e delle
altre  indennita'  a  carattere continuativo comunemente corrisposte,
nelle  misure  stabilite dal comma seguente escluse le indennita' per
lavoro straordinario;
    b)  per il personale medico in servizio alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, della differenza fra gli stipendi tipo e
le  indennita' stabilite a norma del comma seguente ed il trattamento
economico in godimento alla stessa data.
  Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri
per  l'interno  e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, sentite
le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  per i miglioramenti dei
medici,  gli  stipendi  tipo per ciascuna categoria di personale e le
voci  e  le  misure  delle  indennita'  di  cui  alla  lettera a) del
precedente comma.
  L'erogazione  dei  fondi  e' condizionata alla prova dell'effettiva
assunzione  del  personale  e  alla  corresponsione dei miglioramenti
economici ai medici.
  All'onere  derivante dall'applicazione del primo comma del presente
articolo  per l'anno finanziario 1968 si fa fronte mediante riduzione
del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  destinato  al finanziamento dei provvedimenti
legislativi in corso per l'esercizio medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.