Art. 6.
                        Contributi a province

  Il  Ministro  per  la sanita' e' autorizzato a concedere, sui fondi
stanziati  con il precedente articolo 5, contributi a quelle province
che,  non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi,
in  base  a  regolari  convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in
ente  morale e non aventi finalita' di lucro, provvedano a migliorare
l'assistenza  ai  malati  di  mente  secondo i criteri della presente
legge.