Art. 7. Rimborsi I medici provinciali sono autorizzati a corrispondere le somme dovute alle amministrazioni provinciali per gli ospedali da esse gestiti e agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici ai sensi del precedente articolo con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministero della sanita' potra' emettere entro il limite che non superi l'importo di lire 300 milioni per ciascuna apertura di credito, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386. Le amministrazioni degli enti indicati nel precedente comma devono allegare all'istanza di rimborso i seguenti atti: a) provvedimento del Ministero della sanita' con il quale sono stati determinati il numero del personale da assumere e l'ammontare delle spese gravanti sul bilancio dello Stato; b) provvedimenti da cui risultino l'effettiva assunzione del personale e la corresponsione degli stipendi e delle indennita' ammesse al rimborso.