Art. 7.
                              Rimborsi

  I  medici  provinciali  sono  autorizzati  a corrispondere le somme
dovute  alle  amministrazioni  provinciali  per  gli ospedali da esse
gestiti  e  agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici
ai sensi del precedente articolo con ordinativi tratti su aperture di
credito  che  il  Ministero  della  sanita'  potra' emettere entro il
limite  che  non  superi  l'importo  di lire 300 milioni per ciascuna
apertura di credito, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, modificato dalla legge 2
marzo 1963, n. 386.
  Le  amministrazioni degli enti indicati nel precedente comma devono
allegare all'istanza di rimborso i seguenti atti:
    a)  provvedimento  del  Ministero della sanita' con il quale sono
stati  determinati  il numero del personale da assumere e l'ammontare
delle spese gravanti sul bilancio dello Stato;
    b)  provvedimenti  da  cui  risultino  l'effettiva assunzione del
personale  e  la  corresponsione  degli  stipendi  e delle indennita'
ammesse al rimborso.