Art. 8.
          Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie

  A  valere  sulle  disponibilita' del fondo nazionale ospedaliero di
cui  all'articolo  33  della  legge  sugli  enti  ospedalieri e sulla
assistenza  ospedaliera,  il  Ministero  della sanita' puo' concedere
contributi  e  sussidi  agli  ospedali  psichiatrici dipendenti dalle
province  e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature
tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per
il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della
retta  di  degenza  stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non
riesca   a   coprire   le   spese  occorrenti,  osservando  le  norme
dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.