Art. 9.
                 Garanzia per l'assunzione dei mutui

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e  gli  enti ed istituti pubblici
autorizzati  a  concedere  mutui garantiti da delegazioni ai comuni e
alle province possono concedere mutui anche agli enti pubblici da cui
dipendano ospedali psichiatrici per la costruzione di nuovi ospedali,
l'ampliamento,  la  trasformazione  e l'ammodernamento degli ospedali
esistenti,  nonche'  per  l'acquisto  delle  relative attrezzature di
primo impianto.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  tesoro,  saranno definite le modalita' relative al
conferimento delle delegazioni.
  Gli  enti  di  previdenza  sono  autorizzati, nei limiti del 10 per
cento  delle  disponibilita'  investibili  in  beni  patrimoniali,  a
concedere mutui agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici.