Art. 10.

  Il  medico  provinciale  da'  notizia,  mediante  pubblicazione sul
foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o
di nuova istituzione.
  Entro  20  giorni  dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma
precedente  del  decreto  che  dichiara  la  vacanza della sede o del
decreto  di  revisione  della  pianta organica, il medico provinciale
comunica  il  decreto  stesso  al  sindaco del comune o al presidente
dell'amministrazione  ospedaliera  interessata  indicando  il  numero
delle sedi offerte in prelazione.
  L'amministrazione  comunale  o  quella  ospedaliera entro 60 giorni
dall'avvenuta  notifica  delibera,  nei  modi  di  legge, l'eventuale
assunzione   della   gestione   della   farmacia   dandone  immediata
comunicazione  al  medico  provinciale.  In  mancanza  di  tempestiva
comunicazione  l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade
dal diritto di prelazione.
  Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del
comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento   dell'atto   di   approvazione  da  parte  della  giunta
provinciale  amministrativa,  deve approvare il bando di concorso per
titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
  Per  la  nomina  dei  farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e
delle  aziende  municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
  Nel  caso  di  assunzione  della  gestione  di  una farmacia resasi
vacante   o   di  nuova  istituzione  da  parte  dell'amministrazione
ospedaliera,  questa  deve  deliberare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione  dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed
esami  al  posto  di  farmacista  direttore,  in  base  alle  vigenti
disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.
  E'   in   facolta'  dell'amministrazione  ospedaliera  affidare  la
direzione  della  farmacia  ad  uno  dei  propri  farmacisti iscritti
all'albo professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per
farmacisti ospedalieri.