Art. 18. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale