Art. 18.
Entro  cinque  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge  i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui
farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per
una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione
 che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale