Art. 2. 
 
  Ogni comune deve avere una pianta  organica  delle  farmacie  nella
quale e' determinato il numero, le singole sedi  farmaceutiche  e  la
zona  di  ciascuna  di  esse,  in  rapporto  a  quanto  disposto  dal
precedente articolo 1. 
  La  pianta  organica  dei   singoli   comuni   e'   stabilita   con
provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio
comunale interessato  e  il  consiglio  provinciale  di  sanita'.  Il
sindaco del comune interessato ha diritto  di  intervenire  con  voto
consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanita' in  cui
si discute la pianta organica del suo comune. 
  La pianta organica e' pubblicata sul foglio  annunzi  legali  della
provincia ed e' affissa per 15 giorni consecutivi  all'albo  pretorio
del comune. 
  La pianta organica e' sottoposta a revisione ogni due anni, in base
alle rilevazioni della popolazione residente nel  comune,  pubblicata
dall'Istituto centrale di statistica. 
  La revisione deve essere effettuata entro il mese  di  dicembre  di
ogni anno pari con provvedimento definitivo  del  medico  provinciale
secondo le norme stabilite dal secondo comma del  presente  articolo.
La pianta organica deve essere pubblicata sul  foglio  degli  annunzi
legali della provincia improrogabilmente entro  il  mese  di  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la revisione.