Art. 22.

  Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105,
106,  107,  109,  terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372,
secondo  comma,  373  e  375  del  testo  unico delle leggi sanitarie
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27
della  legge  9  giugno  1947,  n.  530, e ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge.