Art. 11.
                          (Aziende private)

  I  privati  datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle
loro  dipendenze  piu'  di  35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad
esclusione  degli  apprendisti,  sono  tenuti  ad assumere lavoratori
appartenenti  alle  categorie indicate nel precedente titolo, per una
aliquota  complessiva  del 15 per cento del personale in servizio; le
frazioni  percentuali  superiori allo 0,50 per cento sono considerate
unita'.
  Nel  limite  percentuale  di  posti  dovuti ai sensi del precedente
comma  saranno  riservati  ai mutilati e invalidi almeno la meta' dei
posti  disponibili  di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi,
addetti  alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo
(cinema,  teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per
vetture,  guardiani  di magazzini o che comportino mansioni analoghe.
Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza, se
invalidi  di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore
o  inferiore,  ascritti  alle categorie seconda, terza e quarta della
tabella  A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre
categorie, ai minorati in analoghe condizioni.
  Nell'ambito  dell'aliquota  complessiva  di  cui al primo comma del
presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie
avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.
  Agli  effetti  della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di
appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili
tra  i  dipendenti  del  datore di lavoro gli appartenenti alle altre
categorie  protette  obbligatoriamente  occupati, nonche', per quanto
concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e
impiegati che ne siano soci.