Art. 13.
                        (Esclusioni, esoneri)

  Le  imprese  di  navigazione  marittima ed aerea, le ferrovie dello
Stato  e  le  imprese  esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto in
concessione  non  sono  tenute, per quanto concerne il solo personale
navigante   e  viaggiante,  all'osservanza  dell'obbligo  di  cui  al
precedente articolo.
  Per  il  personale  dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e
dei  servizi  pubblici  di  trasporto in concessione od esercitati da
enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono
limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:
    a)  manovali,  cantonieri e operai, nella percentuale complessiva
del 15 per cento;
    b)  guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale
complessiva del 20 per cento;
    c)  portieri  e inservienti, nella percentuale complessiva del 40
per cento.
  I  servizi  pubblici di trasporto in concessione di cui al presente
articolo  si  intendono  su  ferrovie,  tranvie, linee di navigazione
interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.
  Restano  ferme  le  limitazioni  ed  esclusioni  previste  da norme
particolari  per  le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione
autonoma  delle  poste  e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i
servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
  Con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende
private  che,  per  le  speciali  condizioni della loro attivita' non
possono   occupare   l'intera  percentuale  di  invalidi  prescritta,
potranno  essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione,
alla  condizione  che,  in sostituzione degli invalidi, provvedano ad
assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione
di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.
  Le  domande  di  esonero  dovranno  essere  presentate  agli uffici
provinciali   del  lavoro  e  della  massima  occupazione  nella  cui
provincia l'azienda ha la sua sede principale.
  I  datori  di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per
un  periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento
obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.