Art. 14.
(Lavoratori dimessi da luoghi  di  cura  per  guarigione  clinica  di
                       affezione tubercolare)

  Le  case  di cura e i senatori per tubercolotici dipendenti da enti
pubblici  o  da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle
aliquote  previste  per  i  riservatari  di  cui alla presente legge,
lavoratori  dimessi  da  luoghi  di  cura  per  guarigione clinica di
affezione  tubercolare,  secondo  le  modalita'  e  nella percentuale
stabilita  dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato
con legge 28 febbraio 1953, n. 86.