Art. 14. (Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare) Le case di cura e i senatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalita' e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.