Art. 16. (Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali) Il servizio del collocamento e' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma. E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e da un ispettore medico del lavoro. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facolta' di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresi' decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale. Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonche' i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 e' effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verra' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.