Art. 20.
                      (Accertamento sanitario)

  L'invalido  o  il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare
possono  chiedere  che  sia  accertato  che  la  natura  e  il  grado
dell'invalidita'  non  possa  riuscire  di  pregiudizio alla salute o
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  od  alla  sicurezza degli
impianti.
  L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad
un  collegio  medico,  nominato  dal  prefetto,  che  ha  sede presso
l'ufficio  provinciale  sanitario  e composto dal medico provinciale,
che  lo  presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in
rappresentanza  dei  datori  di  lavoro  e  da  un  medico  designato
dall'associazione,   opera   od   ente,   di   cui  all'ultimo  comma
dell'articolo  15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di
fiducia.
  Lo  stesso  collegio  medico  di cui al precedente comma decide, su
ricorso  dell'invalido  stesso,  circa  la compatibilita' dello stato
fisico  del  ricorrente  con  le  mansioni  a  lui  affidate all'atto
dell'assunzione o successivamente.
  Qualora  il  datore  di lavoro, in attesa del giudizio del collegio
medico,  allontani  dal  lavoro  l'invalido  gia'  assunto  ovvero si
rifiuti   di  assumerlo,  e'  tenuto  a  corrispondere  a  questi  le
retribuzioni  perdute  nel caso in cui il referto del collegio riesca
favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi'
tenuto  ad  assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le
sue condizioni fisiche.
  Fermo  il  disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore
di  lavoro  ha  facolta'  di adibire l'invalido a mansioni diverse da
quelle  per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni
fisiche dell'invalido stesso.
  L'onere   relativo   e'   a   carico   del   datore   di  lavoro  o
dell'associazione di categoria del richiedente la visita.