Art. 24.
                 (Definizioni delle contravvenzioni)

  Le  contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere
definite  amministrativamente  dal  prefetto della provincia al quale
sono rimessi i verbali relativi.
  Il   prefetto,   sentito   il   parere  della  commissione  di  cui
all'articolo   16  della  presente  legge,  determina  con  decisione
definitiva,  entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare
della  somma  dovuta  dal  contravventore,  entro  i  limiti minimo e
massimo stabiliti, con facolta' di ridurne l'importo fino alla meta',
ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.
  Per  i  recidivi  nelle  contravvenzioni  di cui al primo comma del
precedente   articolo,   l'ammontare  delle  somme  non  puo'  essere
inferiore  al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente
contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo
stabilito nell'articolo medesimo.
  Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore
entro  15  giorni  dalla  data  di  comunicazione della decisione del
prefetto,  e, in mancanza, il verbale di contravvenzione e' trasmesso
all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di
tale termine.