Art. 26.

  Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonche'
quelle  stabilite  dall'articolo  9  per  la  ripartizione  dei posti
riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente
legge,  possono  essere  modificate  con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo
18.