Art. 3.
                       (Invalidi per servizio)

  Agli  effetti  della  presente  legge sono considerati invalidi per
servizio  coloro  che,  durante  il  servizio militare o civile, alle
dipendenze   dello   Stato   o  degli  enti  locali,  territoriali  e
istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino
menomati  nella  loro  capacita'  di lavoro in seguito a lesioni o ad
infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio.
  Non  si  applicano  le disposizioni di cui alla presente legge agli
invalidi  per  servizio,  che  si  trovino nelle condizioni di cui ai
punti  a)  e  c)  del  terzo  comma  del  precedente articolo, con le
eccezioni ivi citate.