Art. 9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari) L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti: invalidi di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. . . . . 15% invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.