Art. 9.
     (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari)

  L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private
e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo
1  per  le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le
varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

    invalidi di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
    invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
    invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
    invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
    orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. . . . . 15%
    invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
    sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

  La  percentuale  riservata  ai  sordomuti  si  applica soltanto nei
confronti  delle  aziende  con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche
amministrazioni  con  lo  stesso  numero  di  dipendenti; nel caso di
aziende  e  pubbliche  amministrazioni  con  un  numero  inferiore di
dipendenti  e  dell'amministrazione  autonoma  delle  ferrovie  dello
Stato,  la  percentuale  riservata  ai  sordomuti  e' attribuita agli
invalidi civili.
  In  mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i
riservatari  delle  altre  categorie,  secondo  le  valutazioni della
commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.