La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.