Art. 2. I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE