Art. 2.

  I  coadiutori  di  magazzini  o rivendite, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei
mesi  dalla  data  medesima,  la diretta assegnazione dei magazzini e
rivendite   presso   cui  prestano  servizio,  nel  caso  di  vacanza
verificatasi entro lo stesso periodo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE