Art. 2.

  Agli  aiutanti  libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati
ai  gradi  di  maresciallo  maggiore  e  di maresciallo capo, compete
l'indennita'  speciale  di  cui all'articolo 32 della legge 31 luglio
1954, n. 599.
  L'indennita'  di  cui  al  comma  precedente va corrisposta sino al
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  non  puo'  decorrere  da  data
anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.