Art. 2. Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennita' speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. L'indennita' di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di eta' e non puo' decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.