Art. 3. Al personale di cui all'articolo 2 compete l'indennita' di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge. L'indennita' di cui al comma precedente sara' liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.