Art. 3.

  Al   personale  di  cui  all'articolo  2  compete  l'indennita'  di
buonuscita  vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il
grado di equiparazione stabilito nella presente legge.
  L'indennita' di cui al comma precedente sara' liquidata effettuando
ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.