Art. 4.

  La   liquidazione   e   la  rivalutazione  della  pensione  di  cui
all'articolo   1,   la   corresponsione   della   indennita'  di  cui
all'articolo  2,  i  provvedimenti  relativi  alla  buonuscita di cui
all'articolo  3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo
quiescenziale  il  personale  militare  che e' oggetto della presente
legge  e  della  legge  14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del
Ministero  della  difesa  (Esercito) che vi provvede su domanda degli
interessati,  da presentare entro centottanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.