Art. 4. La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corresponsione della indennita' di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che e' oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.