Art. 5. Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli zaptie' e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sara', con gli aumenti di uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso. Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sara' tenuto in servizio fino al limite di eta' stabilito per il rispettivo grado di parificazione. Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennita' speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.