Art. 5.

  Al  personale  militare  con  cittadinanza italiana proveniente dal
disciolto Corpo degli zaptie' e rimasto in servizio dopo l'entrata in
vigore  della  legge  14 marzo 1957, n. 108, presso comandi dell'Arma
dei  carabinieri,  il servizio da valutare in pensione sara', con gli
aumenti  di  uso,  quello  effettivamente  prestato  fino  al momento
dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.
  Salvo  i  casi  previsti  nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello
stato  dei  sottufficiali  nazionali  il  personale  di  cui al comma
precedente  sara' tenuto in servizio fino al limite di eta' stabilito
per il rispettivo grado di parificazione.
  Al  personale  di  cui al presente articolo, gravante sul Ministero
della  difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennita' speciale
e  di  buonuscita  secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva
cessazione  dal  servizio  per  i  sottufficiali  nazionali  di grado
equiparato.