Art. 7. All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sara' fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE