Art. 7.

  All'onere  annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della
presente  legge  nell'esercizio  finanziario  1968 sara' fatto fronte
mediante  riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                     MORO - COLOMBO -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE