Art. 3.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la  pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento
per la sua esecuzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1969

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA