Art. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1969 SARAGAT RUMOR - SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA