Art. 2. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1969. Al suindicato onere di lire 600 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1969 SARAGAT RUMOR - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA