Art. 2.

  Per  l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
lire  600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione economica per
l'anno finanziario 1969.
  Al   suindicato   onere   di  lire  600  milioni  si  provvede  con
corrispondente  riduzione  dello stanziamento del capitolo 3523 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1969.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA